Tra le principali novità la creazione della Piattaforma nazionale delle liste di attesa e l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria con potere di accesso, a fini ispettivi, a una serie di strutture sanitarie per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione. Previsti incentivi al personale con la detassazione delle prestazioni aggiuntive
L’Aula della Camera ha approvato in via definitiva, con 171 sì e 122 no, il decreto recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.
Cosa prevede il Decreto legge sulle liste di attesa
Il testo, già licenziato dal Senato, istituisce presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), con l’obiettivo di governare le liste di attesa delle prestazioni sanitarie, la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, diretta a realizzare l’interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna Regione e Provincia autonoma.
Viene, poi, istituito l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, costituito da un ufficio dirigenziale di livello generale e da quattro uffici di livello dirigenziale non generale, destinato ad operare alle dirette dipendenze del ministro della Salute, che può esercitare il potere di accesso, a fini ispettivi, a una serie di strutture sanitarie per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione.
L’articolo 3 detta misure per l’implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo l’obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Centro unico di prenotazione (Cup) regionale o infra-regionale. Si amplia il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, con personale medico o sanitario laureato, da assumere con le modalità previste per il corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale, in presenza di esigenze assistenziali a cui non si possa far fronte con l’organico funzionale dei professori e dei ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale.
Il provvedimento mira ad assicurare che, presso ogni azienda sanitaria e ospedaliera, sia assicurato il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale. Spazio, inoltre, a disposizioni sul potenziamento dell’offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche, ed alle aperture straordinarie dei centri trasfusionali, e si stabilisce che lo svolgimento di tali attività rileva ai fini dell’applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei direttori regionali di sanità.
Ed ancora, l’articolo 5 reca interventi in tema di superamento del tetto di spesa già previsto per il personale del Servizio sanitario nazionale, demandando a decreti ministeriali la definizione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del Ssn, allo scopo della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, e fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. L’articolo 6 introduce ulteriori norme per il potenziamento dell’offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, autorizzando la regione Calabria a riprogrammare la quota residua di alcune risorse
È previsto il parere, in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai fini dell’adozione del decreto del ministro della Salute chiamato a definire il piano d’azione per il rafforzamento delle capacità di erogazione dei servizi sanitari e per l’incremento dell’utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio. Si interviene anche in tema di imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, precisando che per il loro accertamento, riscossione, per le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. L’articolo 7-bis, infine, introduce la clausola di salvaguardia.
Schillaci: «Con DL Liste d’attesa definiamo regole e responsabilità»
«Il decreto sulle liste d’attesa è legge: diamo risposte concrete ai cittadini e maggiore efficienza al servizio sanitario nazionale. Dopo anni di inerzia, questo Governo interviene in maniera strutturale con misure che affrontano tutti i fattori che hanno contribuito a un aumento intollerabile delle liste d’attesa» ha sottolineato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.
«La nostra priorità – aggiunge il ministro- è tutelare il diritto alla salute degli italiani e lo facciamo attraverso un nuovo sistema di monitoraggio finalmente efficace e strumenti di controllo che vedono in prima linea le Regioni e il Ministero della Salute con un Organismo che potrà attivare poteri sostitutivi, in caso di inadempienza. Aboliamo il tetto di spesa per le assunzioni di personale, diamo ulteriori incentivi al personale con la detassazione delle prestazioni aggiuntive e garantiamo che ai cittadini sia sempre erogata la prestazione: se non ci riesce il servizio pubblico, si ricorre all’intramoenia o al privato accreditato. Non ci sono regali ai privati, al contrario il privato accreditato dovrà fare pienamente la propria parte mettendo a disposizione tutta l’offerta di prestazioni nel Cup unico regionale. Inoltre, sosteniamo le Regioni del Sud con interventi di adeguamento tecnologico e formazione di personale per potenziare l’assistenza sociosanitaria. Da questo momento non ci sono più alibi: abbiamo definito chiaramente regole e responsabilità».
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