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Oblio oncologico, ecco come ottenere il certificato. In Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Salute

Oblio oncologico: In Italia 3,6 milioni di persone sono vive dopo una diagnosi di tumore. Di queste, circa un milione può considerarsi guarito. Il soggetto interessato, già paziente oncologico, può presentare istanza di rilascio del certificato che attesta l’avvenuto oblio oncologico a una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale

La legge sull’oblio oncologico, salutata da tutti come una legge di civiltà, si concretizza con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio del decreto del ministero della Salute con le indicazioni per ottenere il certificato. 

Con la legge si garantisce il diritto delle persone guarite da un tumore a non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica. La nuova legge, rispettando criteri scientifici, stabilisce che si è considerati guariti quando sono trascorsi dieci anni dalla fine delle cure. Ma per chi si è ammalato prima dei 21 anni è sufficiente che ne siano passati cinque. 

Il provvedimento era atteso dopo il decreto, pubblicato lo scorso aprile, con l’elenco delle patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge sull’oblio oncologico del 2023 e rappresenta il provvedimento che rende operativo il diritto a veder cancellati alcuni limiti fino ad ora applicati per coloro che avevano avuto una malattia oncologica, dai mutui alle adozioni. 

Nell’articolo 1 del nuovo decreto si stabilisce che “il soggetto interessato, già paziente oncologico”, presenti “istanza eventualmente corredata dalla relativa documentazione medica, di rilascio del certificato che attesta l’avvenuto oblio oncologico, a una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio o al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta, che forniscono all’interessato le informazioni di cui all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679”. 

“La certificazione – si legge nell’articolo 2 – è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta se sussistono, a giudizio della struttura o del medico certificante, i presupposti temporali (decennali o quinquennali) richiesti dalla legge n. 193 del 2023 e quelli previsti nei successivi decreti attuativi della medesima legge con i quali sono indicati, per specifiche patologie oncologiche, termini inferiori di guarigione”. 

Inoltre “ai fini della tutela dei dati personali, l’istanza e i relativi allegati sono cancellati trascorsi dieci anni. I soggetti deputati a ricevere la certificazione devono procedere alla cancellazione della stessa, trascorsi dieci anni. 

In Italia 3,6 milioni di persone sono vive dopo una diagnosi di tumore. Di queste, circa un milione può considerarsi guarito. Fino a oggi era comune per loro, a causa della malattia pregressa, ricevere un rifiuto a una richiesta di un mutuo o di un prestito, alla stipulazione di un’assicurazione, alla possibilità di partecipare a un concorso pubblico o privato, o a una domanda di adozione

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